Diritto Civile
23/09/24
Forte conflittualità tra i figli: al genitore va nominato come amministratore di sostegno un estraneo
La Suprema Corte recentemente si è pronunciata in merito al tema della nomina dell’amministratore di sostegno, affermando che “qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario (Cass. civ. sez. I n. 13612/2024)”.
Pillole di diritto: l’amministratore di sostegno, chi è e chi può richiederlo
Nell’ordinamento giuridico italiano, l’istituto dell’amministratore di sostegno viene introdotto dalla Legge 6/2004 ed è attualmente regolato dagli articoli 404-413 del Codice civile e, in seguito alla “Riforma Cartabia”, anche dagli articoli 473-bis.52 e seguenti. Attraverso l’istituto, il legislatore ha inteso semplificare la tutela delle persone parzialmente capaci, limitando al minimo necessario la loro capacità di agire. In altre parole, l’amministratore di sostegno è designato per assistere e rappresentare una persona che, a causa di una menomazione fisica, un’infermità o una menomazione psichica, si trovi temporaneamente o permanentemente nell’impossibilità di gestire i propri interessi e la sua nomina avviene mediante decreto motivato del Giudice Tutelare.
L’articolo 404 del Codice civile stabilisce i requisiti per richiedere l’assistenza di un amministratore di sostegno, menzionando come presupposto sufficiente la presenza di una menomazione fisica o psichica, che può essere temporanea o permanente, non essendo necessaria una condizione di permanenza continua.
Tuttavia, durante il periodo di amministrazione di sostegno, il beneficiario mantiene piena capacità di agire per quegli atti per cui non è prevista l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore.
Secondo la normativa vigente, i soggetti legittimati a richiedere al Giudice Tutelare la nomina dell’amministratore di sostegno sono: il coniuge; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro il secondo grado; il tutore o il curatore del beneficiario; il pubblico ministero. In particolare, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno ha facoltà di chiedere la nomina dell’amministratore anche se si trova in stato di interdizione o inabilitazione e di designare anticipatamente il proprio amministratore di sostegno tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, prevedendo così una futura eventuale incapacità.