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Diritto Penale

23/09/24

Il chiarimento della Corte di Cassazione in merito alla definizione di “incidente stradale” e all’applicabilità dell’aggravante ex art. 186 comma 2-bis del Codice della Strada

Con la sentenza n. 20325 del 3 aprile 2024, la Corte di Cassazione Penale ha ulteriormente chiarito la nozione di “incidente stradale” confermando la definizione ormai consolidata in giurisprudenza: è da intendersi quale incidente stradale qualsiasi evento inatteso che, interrompendo il normale flusso del traffico, possa mettere a rischio la sicurezza pubblica. Invero, non è necessario che vi sia un coinvolgimento di terzi o di altri veicoli, in quanto risulta sufficiente che vi sia un perturbamento del traffico potenzialmente dannoso.

Sulla base di questa definizione, la Corte di Cassazione Penale – Sezione IV  ha confermato la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano. Nel caso di specie, il conducente dell’autoveicolo aveva perso il controllo dello stesso finendo fuori strada e ribaltandosi. Non essendo emerse possibili cause del sinistro diverse dall’assunzione da parte del conducente di alcool e di droghe (dalle analisi del sangue del conducenti sono stati rilevati sia l’uso di cannabinoidi e di cocaina nonché un tasso alcolemico pari a 1,00 g/l), è stata applicata l’aggravante prevista dall’art. 186 comma 2-bis del Codice della Strada. L’imputato è stato condannato alla pena di nove mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda.

Pertanto, sulla scorta della sentenza n. 20325/2024 della Corte di Cassazione, ogni volta che si verifichi un “incidente stradale” così come poc’anzi delineato sarà applicabile l’aggravante per guida in stato di ebrezza ex art. 186 comma 2-bis del Codice della Strada.