Diritto di Famiglia

23/09/24

Revoca dell’assegno divorzile a seguito di nuove relazioni affettive

Come precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza nr. 16051 del 10 giugno 2024, non in tutti i casi le nuove relazioni affettive dell’ex coniuge beneficiario di un assegno divorzile sono sufficienti per interrompere il legame con la precedente vita coniugale e di conseguenza giustificare la revoca del contributo economico da parte dell’altro ex coniuge. La Corte ha stabilito che “solo una coabitazione stabile può presumere l’esistenza di una convivenza effettiva senza necessità di ulteriori prove (Cass. 6009/2017). In mancanza di coabitazione, è necessario dimostrare con rigore l’esistenza di un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, che comporti inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche. L’onere della prova in tal caso ricade sulla parte che contesta il diritto all’assegno (Cass. n. 3645/2023)”.

Pillole di diritto: l’assegno divorzile

L’assegno divorzile è l’obbligo di uno dei coniugi, dopo il divorzio, di versare periodicamente un contributo economico all’altro coniuge, nel caso in cui quest’ultimo non disponga di mezzi sufficienti o non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.

La disciplina dell’assegno divorzile è trattata nella Legge sul divorzio (L. 898/1970). L’articolo 5, comma 6, della Legge 898/70 prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, possa disporre l’obbligo di un coniuge di versare periodicamente un assegno a favore dell’altro.

La decisione del Tribunale deve considerare diversi criteri, in particolare: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno nella gestione familiare e nella formazione del patrimonio individuale o comune, il reddito di entrambi, e tutti questi elementi devono essere valutati anche in relazione alla durata del matrimonio.

In base all’orientamento delle Sezioni Unite n. 18287/2018, i presupposti affinché il Tribunale decida sull’assegno divorzile sono:

  Confronto delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi;

  Verifica della situazione del richiedente per accertare se sia privo di mezzi adeguati o se vi siano impedimenti oggettivi nella sua capacità di procurarseli;

  Analisi approfondita delle ragioni della disuguaglianza tra i coniugi. Per condurre l’indagine sulle cause della disparità economico-patrimoniale, il tribunale dovrà considerare i criteri stabiliti dall’art. 5 comma 6 della L. 898/70, che includono:

  • Il contributo fornito dal richiedente al nucleo familiare e al patrimonio comune;
  • Il legame tra le scelte condivise dai coniugi durante il matrimonio e la situazione del richiedente al momento del divorzio, accertando se il richiedente abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali per la cura della famiglia (Cass. ordinanza n. 1786/2021);
  • Le condizioni personali del richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa, ecc.) che permettono di fare una previsione futura;
  • La durata del matrimonio.