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FAQ

FAQ

Mi sto separando, ho due figli minorenni e mio marito vuole l’affidamento condiviso. Io sono contraria, cosa devo fare?

In materia di affidamento dei figli minori la regola generale è l’affido condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Pertanto, solamente in casi gravi ed eccezionali, laddove vi sia un’evidente carenza educativa di uno dei genitori, tale da rendere pregiudizievole l’affido condiviso per i minori e da porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico di questi, il Giudice può disporne l’affidamento esclusivo ad un solo genitore.

In quanto tempo posso ottenere il divorzio?

I tempi necessari per divorziare variano in relazione al tipo di procedura di divorzio scelta.

In caso di deposito di ricorso congiunto, frutto di un accordo tra le parti, i tempi variano solitamente da 2 a 6 mesi, a seconda del carico di lavoro e delle modalità organizzative degli uffici giudiziari.

La procedura, oltre ad essere più breve, è certamente meno costosa.

In caso di deposito di ricorso giudiziale, la procedura è certamente più lunga (a seconda della complessiva del caso, la durata del giudizio può variare da 1 a 2 anni) e di conseguenza costosa.

In ogni caso, il divorzio può essere chiesto decorsi sei mesi se vi è stata una separazione consensuale, ovvero 1 anno se vi è stata una separazione giudiziale, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente.

Quanto dura un procedimento civile?

La durata di un procedimento civile può variare notevolmente sulla base di diversi fattori: complessità della vertenza, carico di lavoro del Tribunale dinanzi al quale è instaurato, attività istruttorie da espletare, eventuali questioni incidentali che dovessero emergere nel corso del giudizio.

In media, per quanto riguarda i procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale di Trento, ogni grado di giudizio dura circa 1-2 anni

Qual'è il costo dell'assistenza e difesa in un procedimento civile?

Il costo dell’assistenza e difesa in un procedimento civile varia in base a diversi fattori: valore economico e complessità della vertenza, durata del procedimento, attività istruttorie da espletare, questioni incidentali che dovessero emergere nel corso del giudizio.

Il team di diritto civile è, sin dal primo incontro con il cliente, trasparente nel rappresentare i costi da affrontare per ogni grado del procedimento attenendosi rigorosamente alle Tabelle Ministeriali di liquidazione giudiziale dei compensi d’avvocato di cui al Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche.

Quali sono i requisiti per accedere al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato in materia penale?

Possono beneficiare del patrocinio a spese dello stato ex. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 i cittadini italiani, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, gli apolidi nonché gli enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

Può essere richiesta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato solo per l’attività giudiziale, mentre l’attività stragiudiziale è esclusa dal beneficio del patrocinio (art. 74 parte III, titolo I, parte I del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).

Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato coloro che dispongono di un reddito annuo inferiore ad € 12.838,01 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). A tal fine, si sommano tutti i redditi del nucleo familiare; si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF (aiuti pubblici…) o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno (cioè nell’anno precedente alla formulazione della domanda); è stato chiarito che il reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il reddito al netto degli oneri deducibili previsti dalla disciplina fiscale (cfr. Risoluzione n. 15/E del 21/01/2008 dell’Agenzia delle Entrate e Cassazione penale, III sezione, sentenza 16583/2011).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si tiene dunque conto anche dei seguenti redditi:

  • Rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro;
  • Pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili;
  • Assegno di separazione, divorzio a favore del coniuge;
  • Vincite di lotterie, concorsi a premi, giochi, scommesse;
  • Interessi percepiti da banche e poste su conti correnti, libretti e certificati di deposito;
  • Interessi da BOT, CCT, BTP.

Si tiene anche conto degli introiti da reato.

Il suddetto limite reddituale, solo nei procedimenti penali, è elevato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente a carico. Nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato.