Diritto Penale

A Trento lo Studio Stefenelli Varner opera nell’ambito del diritto penale con competenza e serietà. Difendiamo i diritti dei nostri assistiti garantendo attenzione ed impegno.

Studio Stefenelli Varner

Diritto Penale Trento

Nell’ambito del diritto penale svolgiamo attività di consulenza e assistenza legale in ogni grado di giudizio, compresa la Corte di Cassazione.

Lo Studio legale Stefenelli Varner, fondato nell’Ottocento dall’Avv. Giuseppe Stefenelli, mette a disposizione professionisti qualificati operanti in tutti i settori del diritto penale, patrocinando sia i soggetti indagati o imputati che le persone offese da reato.

Difesa d’ufficio

Chiunque si trovi ad essere accusato di aver commesso un reato, e sia dunque coinvolto come indagato o come imputato in un procedimento penale, ha il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Qualora però non abbia nominato un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo, la legge prevede che gli sia assegnato un difensore d’ufficio, e cioè un avvocato regolarmente iscritto all’Albo ed in regola con l’obbligo formativo che, dopo aver dimostrato di aver maturato una comprovata esperienza in materia penale, sia stato inserito nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.

L’istituto della difesa d’ufficio è disciplinato dall’articolo 97 del codice di procedura penale, che sancisce il principio della necessità della difesa tecnica in favore dell’imputato, secondo cui non è possibile per la persona indagata o per l’imputato esercitare una autodifesa, posto che il legislatore vuole che sia sempre presente nel procedimento un soggetto tecnicamente idoneo a difendere.

Servizi

In cosa possiamo aiutarti

Consulenza e assistenza legale penale

Nell’ambito del diritto penale, lo Studio Stefenelli Varner opera a Trento erogando prestazioni e servizi di diversa natura sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

Lo Studio interviene nel caso di indagini e procedimenti che riguardano le persone fisiche o giuridiche come nella consulenza legale, anche a carattere continuativo, all’attività di imprese ed organizzazioni che necessitano di assistenza specializzata in via preventiva.

Diritto Penale

Lo studio offre assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti i settori del diritto penale. Ci occupiamo di ogni genere di reato, da quelli riconducibili al c.d. “penale nero” (reati contro la persona, come omicidi e lesioni, reati contro il patrimonio, come furti, rapine, ricettazioni e truffe, reati in materia di stupefacenti, ecc.) a quelli dei c.d. “colletti bianchi” (reati contro la pubblica amministrazione, come concussione, corruzione, peculato, turbative d’asta, ecc, reati ambientali).

Diritto penale tributario

Lo studio si occupa di diritto penale tributario, cioè di quella branca del diritto penale che prevede l’erogazione di sanzioni penali per i reati di natura fiscale (in particolare reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D.Lgs. n. 74/2000).

Responsabilità amministrativa da reato degli enti (d.lgs. n. 231/2001) - Modelli organizzativi - ODV (Organismi di Vigilanza)

Lo studio offre altresì assistenza stragiudiziale a società ed imprese (e più in generale ad enti di ogni natura, pubblici e privati) al fine di prevenire la commissione di reati. Potendo contare sulla collaborazione di consulenti esterni specializzati in salute, sicurezza, ambiente e organizzazione aziendale, offre inoltre assistenza e consulenza in materia di responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.lgs. 231/01 (redazione e aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e delle policy e dei regolamenti aziendali) fornendo alle imprese un servizio di formazione e aggiornamento del personale in relazione ai contenuti del Modello Organizzativo e alle più attuali problematiche in materia.

FAQ

Rispondono gli esperti

Domande frequenti nell’area del diritto penale

Alcuni dei quesiti che più spesso vengono posti ai professionisti dello Studio o che si rivelano di interesse per chi intende conoscere un po’ meglio il nostro approccio alla materia del diritto penale.

Quali sono i requisiti soggettivi per ottenere patrocinio a spese dello Stato in materia penale?

Possono beneficiare del patrocinio a spese dello stato ex. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 i cittadini italiani, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, gli apolidi nonché gli enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

Quali sono le attività rientranti nel patrocinio a spese dello stato?

Può essere richiesta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato solo per l’attività giudiziale, mentre l’attività stragiudiziale è esclusa dal beneficio del patrocinio (art. 74 parte III, titolo I, parte I del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).

Quali sono i requisiti oggettivi per ottenere patrocinio a spese dello stato in materia penale?

3. REQUISITI OGGETTIVI

Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato coloro che dispongono di un reddito annuo inferiore ad € 12.838,01 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). A tal fine, si sommano tutti i redditi del nucleo familiare; si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF (aiuti pubblici…) o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno (cioè nell’anno precedente alla formulazione della domanda); è stato chiarito che il reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il reddito al netto degli oneri deducibili previsti dalla disciplina fiscale (cfr. Risoluzione n. 15/E del 21/01/2008 dell’Agenzia delle Entrate e Cassazione penale, III sezione, sentenza 16583/2011).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si tiene dunque conto anche dei seguenti redditi:

– rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro

– pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili

– assegno di separazione, divorzio a favore del coniuge;

– vincite di lotterie, concorsi a premi, giochi, scommesse;

– interessi percepiti da banche e poste su conti correnti, libretti e certificati di deposito;

– interessi da BOT, CCT, BTP;

Si tiene anche conto degli introiti da reato.

Si noti che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, nell’affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, ha precisato che “nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, – pur non rilevando agli effetti del cumulo – potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all’interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall’art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.”.

Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato dalla Corte di Cassazione legittimità laddove si è statuito che “ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa” (ex plurimis, Cass. IV, sentenza 14 luglio – 12 ottobre 2010, n. 36362; cfr. anche Corte Cost. sent. n. 144 del 1992). Salva l’indagine sull’elemento soggettivo, è stato considerato rilevante ai fini del limite del reddito persino una somma incassata a titolo di risarcimento del danno (Cassazione penale sez. III, ud. 05/05/2011 , dep.21/06/2011, n. 24819).

Il suddetto limite reddituale, solo nei procedimenti penali, è elevato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente a carico. Nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato.

Cosa si intende per "contenuto dell'istanza"?

L’art. 79 DPR 115/2002 (Contenuto dell’istanza), così espressamente dispone:

1. L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;

d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Quali sono le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere o di omessa comunicazione delle variazioni rilevanti del reddito di cui all'Art. 79, comma 1 lett.D) DPR 115/2002?

A’ sensi dell’art. 95 DPR 115/2002, “La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato”.

A’ sensi dell’art. 125, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 “chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo stato”. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 1, lettera d.”

Team

Diritto Penale

I professionisti del diritto penale

All’interno dello Studio Stefenelli Varner sono questi i professionisti che si occupano delle attività nell’area del diritto penale. Un team qualificato e di esperienza che interviene con serietà e perizia nella gestione dei casi a tutela degli interessi dei propri assistiti.

Nato a Trento il 16 luglio 1979, l’avv. Andrea Stefenelli si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2004, discutendo una tesi sulla corruzione elettorale nel diritto romano. Iscritto all’Albo dal 2008, dal 2015 al 2022 è stato Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trento e dal 2013 è Vice Presidente della Sezione Aiga di Trento.

All’interno dello Studio si occupa sia di diritto civile che di diritto penale. È iscritto alle liste degli avvocati abilitati alla difesa con il patrocinio a spese dello Stato sia in materia civile che in materia penale.

Competenze

Diritto civile

Diritto penale

Esperienze

Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Trento

2008

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trento

2015 - 2022

Vice Presidente della Sezione Aiga di Trento

2013 - oggi

Formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

2004

Nato a Trento il 12 marzo 1987, l’avv. Giovanni Stefenelli si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento nel 2013 discutendo una tesi in diritto romano in tema di ‘provocatio ad populum’. Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Trento dal 2016.

All’interno dello Studio si occupa di diritto civile e di diritto penale. È iscritto alle liste degli avvocati abilitati alla difesa con il patrocinio a spese dello Stato sia in materia civile che in materia penale.

Competenze

Diritto civile

Diritto penale

Esperienze

Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Trento

2016

Formazione

Laureato in Giurisprudenza, Università di Trento

2013

L’avv. Marco Stefenelli è nato a Trento il 28 ottobre 1946 e si è laureato presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova nel 1970, con una tesi sul principio del bilanciamento degli interessi nel diritto penale.

E’ iscritto all’Albo degli Avvocati di Trento dal 1973 ed è abilitato ad esercitare avanti alle giurisdizioni superiori dal 1987. Dal 1973 al 1991 è stato Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dal 1986 al 1991 è stato Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dal 2001 al 2010 è stato Consigliere del Consiglio Nazionale Forense per il Distretto di Corte d’Appello di Trento. All’interno dello studio si occupa di diritto penale e tributario.

Esperienze

Iscizione all'Albo degli Avvocati di Trento

1973

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Trento

1973 - 1991

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento

1986 - 1991

Consigliere del Consiglio Nazionale Forense per il Distretto di Corte d'Appello di Trento

2001 - 2010

Formazione

Laurea in giurisprudenza, Università degli studi di Padova

1970