3. REQUISITI OGGETTIVI
Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato coloro che dispongono di un reddito annuo inferiore ad € 12.838,01 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). A tal fine, si sommano tutti i redditi del nucleo familiare; si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF (aiuti pubblici…) o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno (cioè nell’anno precedente alla formulazione della domanda); è stato chiarito che il reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il reddito al netto degli oneri deducibili previsti dalla disciplina fiscale (cfr. Risoluzione n. 15/E del 21/01/2008 dell’Agenzia delle Entrate e Cassazione penale, III sezione, sentenza 16583/2011).
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si tiene dunque conto anche dei seguenti redditi:
– rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro
– pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili
– assegno di separazione, divorzio a favore del coniuge;
– vincite di lotterie, concorsi a premi, giochi, scommesse;
– interessi percepiti da banche e poste su conti correnti, libretti e certificati di deposito;
– interessi da BOT, CCT, BTP;
Si tiene anche conto degli introiti da reato.
Si noti che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, nell’affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, ha precisato che “nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, – pur non rilevando agli effetti del cumulo – potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all’interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall’art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.”.
Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato dalla Corte di Cassazione legittimità laddove si è statuito che “ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa” (ex plurimis, Cass. IV, sentenza 14 luglio – 12 ottobre 2010, n. 36362; cfr. anche Corte Cost. sent. n. 144 del 1992). Salva l’indagine sull’elemento soggettivo, è stato considerato rilevante ai fini del limite del reddito persino una somma incassata a titolo di risarcimento del danno (Cassazione penale sez. III, ud. 05/05/2011 , dep.21/06/2011, n. 24819).
Il suddetto limite reddituale, solo nei procedimenti penali, è elevato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente a carico. Nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato.